Art. 18.
(Strumenti e atti di pianificazione).

      1. Le leggi regionali stabiliscono l'articolazione della pianificazione nei suoi diversi strumenti e per ciascuno di essi:

          a) la pubblica autorità competente, in base ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e responsabilità;

          b) i contenuti, l'efficacia, l'arco temporale di riferimento e le modalità di attuazione;

          c) le procedure di formazione, in conformità alle linee fondamentali approvate ai sensi dell'articolo 12.

      2. È attribuita, rispettivamente, alla pianificazione provinciale o regionale, la competenza relativa alle scelte per le quali la scala del comune o della provincia non è adeguata a governare la localizzazione, il dimensionamento e gli effetti delle trasformazioni e degli interventi. La disposizione di cui al presente comma si applica, in particolare, per il riordino delle aree conurbate, promuovendo il contenimento della dispersione insediativa.